Impianto tipo L'industria chimica |
Gli impianti idonei alla zona 1 La nuova Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33), stabilisce le caratteristiche che devono presentare gli impianti di sicurezza idonei ai luoghi con pericoli di esplosione per presenza di gas o vapori infiammabili. A far tempo dal 1° dicembre 1999 sostituisce i capitoli VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dalla vecchia Norma CEI 64-2. Non sono più considerati gli impianti AD-PE, AD-SI, AD-I, AD-T, AD-F ecc, ma sono stabiliti i criteri generali validi per tutti i modi di protezione ammessi. In particolare nella zona 1 si possono impiegare costruzioni di sicurezza con modi d, p, q, o, e, i, m e anche altri non specificamente previsti dalla normativa europea (esempio s). In una stessa zona di uno stesso impianto è possibile anche adottare modi di protezione misti, per esempio e-d come indicato in fig. 4. In questi casi è necessario usare opportuni raccordi di interfaccia; p.e. è ora possibile adottare in zona 1 motori con modo di protezione "e" purché raccordato a eventuali costruzioni EEx-d mediante raccordi di bloccaggio. E' possibile impiegare per la posa fissa cavi con guaina anche di tipo termoplastico con caratteristiche di non propagazione della fiamma conforme alla Norma IEC 332. I tubi di protezione sono necessari solo nelle zone che presentano pericolo d'urto. Quando si impiegano costruzioni EEx-d con condutture in tubo, si devono adottare ancora tutti i vecchi provvedimenti previsti con impianti AD-PE. In particolare i raccordi di bloccaggio rimangono obbligatori nei seguenti casi: quando i tubi protettivi entrano o escono dopo un lungo percorso; a non più di 45 cm da tutte le custodie EEx d che contengono sorgenti di innesco; all'uscita e all'entrata di custodie contenenti prese, spine, giunzioni e terminazioni quando il tubo ha diametro maggiore o uguale a 50 mm. Gli impianti idonei alla zona 2 |